L’accertamento dell’inadeguatezza dei redditi dell’ex coniuge rappresenta un accertamento di fatto, non revisionabile in sede di legittimità, che integra la condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica che è presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile, risultando irrilevante l’ulteriore riferimento al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale (Cass. 21.12.2017, n. 30738).

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