Le innovazioni per il superamento delle barriere architettoniche nel condominio
Le innovazioni dirette a eliminare barriere architettoniche, come quelle che dispongano l'installazione di un ascensore, non derogano all’art. 1120 c.c., comma 3, ma solo alla maggioranza necessaria per la loro adozione che è diversamente prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 2, richiamato dall’art. 1120 c.c., comma 1. Pertanto, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., 29-11-2016, n. 24235) è illegittima, e quindi vietata, l'innovazione deliberata dagli altri condomini che produca una menomazione dell'utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene (cfr. Cass. n. 20639/05, che in applicazione di tale principio ha ritenuto illegittima una delibera condominiale che, nel restringere il vialetto di accesso ai garages, rendeva disagevole il transito delle autovetture)....