Responsabilità dei padroni e committenti per i danni dei loro commessi

Il preponente, ossia chi affida un incarico, è tenuto a rispondere non solo dei fatti illeciti commessi dai propri dipendenti, ma anche di quelli compiuti da tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l'art. 2049 c.c. non richiede affatto, quale presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, la responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso sussiste anche quando non sia stato individuato l'autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello. Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1107, del 21.1.2021. ...
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Sulla responsabilità medica

Qualora risulti che un medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non aver prescritto l'amniocentesi ed all'esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell'accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all'amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli, non può dal giudice di merito essere considerata automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravvenuta all'inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per avere avuto la "sorpresa" della condizione patologica del figlio all'esito della gravidanza, occorrendo all'uopo invece accertare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente eseguita (Cass., 10.01.2017, n. 243)....
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BREVI CENNI SULLA REVISIONE DEL TITOLO V, PARTE II, DELLA COSTITUZIONE di Matteo Pezza

Il disegno di legge costituzionale approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”, che a breve sarà sottoposto a referendum confermativo ai sensi dell’art. 138 cost., stimola alcune riflessioni sulla nuova disciplina del riparto di competenze tra Stato e Regioni. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (l. cost. n. 3 del 18.10.2001) aveva individuato all’art. 117 un duplice elenco di materie: al comma 2 quelle devolute alla competenza legislativa esclusiva statale ed al comma 3 quelle attribuite, invece, alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Il comma 4 precisava, infine, che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione...
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