Il preponente, ossia chi affida un incarico, è tenuto a rispondere non solo dei fatti illeciti commessi dai propri dipendenti, ma anche di quelli compiuti da tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l’art. 2049 c.c. non richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, la responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso sussiste anche quando non sia stato individuato l’autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello. Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1107, del 21.1.2021.

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